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5 Settembre 2019

Gli ELTIF (i Pir Europei) che investono anche nell'immobiliare

di Avv. Antonio Campagnoli, presidente Fiabci Italia

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I fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), ridenominati dalla stampa italiana Pir europei, hanno l’obiettivo di mobilitare e convogliare investimenti europei a lungo termine nell'economia reale, in linea con l'obiettivo dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Così si legge nell’art. 1 del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento ELTIF) del 29 aprile 2015 (pubblicato in data 19 maggio 2015 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, con diretta efficacia negli Stati Membri dal 9 dicembre 2015). L’art. 36 bis del recente Decreto Crescita (decreto-legge n. 34 del 2019, legge di conversione n. 58 del 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 2019) reca misure fiscali utili a incentivare l’investimento in tali strumenti similmente a quanto avvenuto per i Pir: a certe condizioni non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dagli investimenti effettuati negli ELTIF.

Per garantire un approccio comune all'applicazione del Regolamento e sottolineare tali scopi, il Regolamento delegato UE 2018/480 del 4 dicembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 23 marzo 2018 (Regolamento delegato) - ha specificato i criteri per stabilire le circostanze in cui l'uso di strumenti finanziari derivati serva unicamente a scopo di copertura, le circostanze in cui il ciclo di vita di un ELTIF sia considerato di sufficiente durata, i criteri da adottare per alcune voci del calendario dettagliato di disinvestimento ordinato delle attività dell'ELTIF e gli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio.

Il quadro normativo è completato con l’adeguamento del Testo Unico della Finanza (“TUF”) al Regolamento ELTIF che è avvenuto con il decreto legislativo n. 233 del 15 dicembre 2017, che ha introdotto una specifica disposizione (art. 4-quinquies) dedicata all’individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del medesimo Regolamento.

Fra le attività d'investimento ammissibili rientrano le attività reali di valore superiore a 10 milioni di euro che generano un beneficio economico e sociale. Comprendono le infrastrutture, la proprietà intellettuale, navi, attrezzature, macchinari, aeromobili o materiale rotabile e beni immobili. Gli investimenti in immobili commerciali o residenziali sono autorizzati nella misura in cui sono funzionali a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva o alla politica energetica, regionale e di coesione dell'Unione. È opportuno che gli investimenti in tali beni immobili siano chiaramente documentati per comprovare la natura a lungo termine dell'impegno a investire in tali beni. Il Regolamento ELTIF non è inteso a promuovere gli investimenti speculativi.

Il Regolamento ELTIF si contestualizza nell’ambito delle iniziative europee volte a canalizzare il risparmio verso investimenti a lungo termine e di carattere infrastrutturale non speculativo alla luce anche del Piano europeo per gli investimenti, pubblicato nel novembre 2014 e, successivamente, del progetto della Capital Markets Union, il cui Action Plan è stato pubblicato nel settembre 2015), il cui obiettivo comune è rinvenibile nel rilancio della crescita economica dell’Europa, anche tramite lo sviluppo di canali di investimento alternativi a quello bancario per le imprese, in particolare, quelle piccole e medie. Tra i settori menzionati nelle premesse 3 e 14 del Regolamento ELTIF sono annoverati quelli relativi a: trasporto, produzione sostenibile o distribuzione di energia, infrastrutture sociali – alloggi od ospedali -, lancio di tecnologie e sistemi nuovi in grado di ridurre l’impiego di risorse e di energia e aziende agricole.

Di fatto gli ELTIF rappresentano una particolare categoria di FIA chiusi gestiti solo da gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), autorizzati ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (AIFMD).

Il Regolamento ELTIF consente a un FIA UE di poter utilizzare la denominazione “ELTIF” e di poter essere commercializzato con tale label in tutto il territorio dell’Unione dopo essere stato autorizzato ai sensi dell’apposita disciplina in esso contenuta.

All’autorizzazione del fondo dovrà altresì affiancarsi l’autorizzazione del gestore alla gestione di un ELTIF: in tale contesto, il gestore dovrà quindi essere sia un GEFIA autorizzato ai sensi della disciplina, a carattere generale, sull’autorizzazione dei gestori di fondi di investimento alternativi contenuta nella AIFMD, sia un gestore specificatamente autorizzato alla gestione di un ELTIF ai sensi del Regolamento ELTIF in oggetto.

Per “attività di investimento ammissibili” di un ELTIF si intende:

1) strumenti di equity, quasi equity o di debito emessi da un’“impresa di portafoglio ammissibile” (cioè di fatto PMI non finanziarie e non quotate);

2) prestiti erogati dall’ELTIF ad una “impresa di portafoglio ammissibile”;

3) azioni o quote di uno o più altri ELTIF, o di fondi EUVECA o EUSEF, purché tali fondi non abbiano investito più del 10 % del loro capitale in ELTIF;

4) investimenti in attività reali per un importo di almeno 10 milioni di euro.

Per assicurare un’adeguata diversificazione del portafoglio di investimento dell’ELTIF, è stabilito che:

almeno il 70% del capitale deve essere investito in “attività di investimento ammissibili”;

a) non più del 10% capitale possa essere investito in strumenti emessi da una singola impresa di portafoglio ammissibile o in prestiti ad essa erogati; b) non più del 10% del capitale possa essere investito direttamente o indirettamente in una singola attività reale; c) non più del 10% del capitale possa essere investito in quote o azioni di un singolo ELTIF, EUVECA o EUSEF; d) non più del 5% del capitale possa essere investito in attivi UCITS, quando tali attività siano state emesse da un unico organismo.

L’investimento tipico dell’ELTIF è caratterizzato dalla natura illiquida non speculativa e dall’orizzonte di lungo periodo.

Il Regolamento ELTIF ha introdotto una disciplina armonizzata in materia di commercializzazione di azioni o quote dello stesso agli investitori retail. Ciò rappresenta un elemento di assoluta novità; infatti, la normativa AIFMD prevede regole armonizzate solo per la commercializzazione di FIA ad investitori professionali, ma non a investitori retail.

Lo scorso 29 giugno si è chiusa la consultazione pubblica indetta dall’ESMA in tema di costi di gestione degli ELTIF da evidenziare nel prospetto per gli investitori  (“Draft  regulatory  technical  standards  under Article  25  of  the ELTIF Regulation”). Infine il Decreto Crescita, come è stato accennato, ha introdotto una normativa fiscale di favore anche per gli ELTIF.

Eurizon Capital SGR ha lanciato il fondo denominato “Eurizon Italian Fund ELTIF”, autorizzato dalla Banca d’Italia con provvedimento dell’8 ottobre 2018, n. 1157432/18, che tuttavia non investe in attività reali ai sensi dell’art. 7.5 del Regolamento istitutivo dello stesso. Amundi SGR e altri gestori, anche europei, si stanno apprestando offrire al mercato prodotti simili.

Fatta una breve panoramica in termini generali su questo prodotto finanziario, svolgo qualche riflessione personale. Non è un prodotto a sostegno di tutte le PMI e/o di tutte le attività reali. Lo è invece di quelle infrastrutturali, non speculative, che danno luogo a un beneficio economico o sociale utili al raggiungimento dell'obiettivo perseguito dall'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Se si perde lo spirito del Regolamento ELTIF, si perde la sua forza innovatrice.

Gli ELTIF possono essere un ponte tra l’immobiliare sostenibile, inclusivo e non speculativo e il risparmio gestito. La New Urban Agenda approvata in occasione di Habitat III a Quito, Ecuador il 20 ottobre 2016 e dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 23 dicembre 2016 è il faro dell’immobiliare idoneo a essere supportato dagli ELTIF. L’Italia ha un gran bisogno di visioni strategiche a lungo termine. Si pensi che, specialmente nel meridione, ma non solo, interi paesi sono abbandonati. Paesi spesso medioevali, irripetibili. Un’economia circolare diretta a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva basata sulla riqualificazione dell’infrastruttura “paese” è qualcosa che non solo è utile, ma è anche attrattiva per il risparmiatore anche retail. Gli ELTIF sono prodotti armonizzati pan europei, un “unicum”; usiamoli come tali. Potrebbero essere, per esempio, lo strumento per finanziare lo sviluppo di intere aree, oggi praticamente abbandonate, per attrarre residenti esteri ivi inclusi i pensionati che possono beneficiare delle agevolazioni previste nella Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 273 della legge 145/2018).

Sono chiamati Pir europei; speriamo non porti male.

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È online il nuovo numero di REview. Questa settimana: Towns, M&G RE: Il real estate cambia passo. Pi&u