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Nella seduta della Camera dei Deputati di lunedì 21 dicembre è stata definitivamente approvata la Legge europea 2019-2020 che adesso attende solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legislatore ha riformulato l’art. 5 comma 3 della legge n. 39/89 che disciplina le incompatibilità con riferimento all’attività degli agenti immobiliari e dei mediatori merceologici.
La modifica ha comportato un allargamento dei soggetti che possono svolgere anche l’attività di intermediazione immobiliare e merceologica, escludendo dall’incompatibilità i dipendenti di “enti privati”, come richiesto dalla Comunità Europea, ricompresi invece nella precedente formulazione, e ha rimodulato le altre incompatibilità, confermando il sistema esistente.
Nel dibattito sulla Legge Europea Fimaa ha evidenziato la necessità di salvaguardare l’identità professionale del mediatore immobiliare e merceologico, affinché si evitassero commistioni con settori, in primis quello dei servizi finanziari, e ruoli che avrebbero fatto perdere il requisito peculiare e tipico del mediatore, ossia la sua terzietà, indipendenza, e la sua autonomia rispetto agli interessi particolari di altri soggetti.
Il Legislatore ha confermato il suddetto indirizzo, richiamato e invocato da Fimaa, e ha confermato la sussistenza dell’incompatibilità sia con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, precisando e aggiungendo che in tale incompatibilità devono essere ricompresi anche i dipendenti di tali imprenditori, sia con l’esercizio di attività professionali attinenti al medesimo settore merceologico, sia soprattutto con le attività svolte in qualità di dipendente o collaboratore di imprese esercenti servizi finanziari, comparto avulso dalla mediazione immobiliare e merceologica, regolato da disposizioni normative specifiche e assai rigorose.
Il sistema delle incompatibilità ha mantenuto pertanto il suo impianto, nonostante alcune istanze, minoritarie, che invocavano ruoli e mansioni diverse per gli agenti immobiliari, che li avrebbero portati a dover lavorare per conto e nell’interesse di soggetti terzi, in ruoli non da mediatore, assoggettati alle direttive e procedure stabilite da terzi, pregiudicando in tal modo l’integrità e l’identità professionale della figura dell’agente immobiliare e la sua autonomia e la sua indipendenza. Fimaa si è battuta perché ciò non avvenisse.
Santino Taverna, presidente nazionale Fimaa, aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia: “Con l’approvazione della Legge Europea è stata ribadita, nel pieno rispetto dei principi comunitari, la necessità di evitare che l’attività di intermediazione possa essere esercitata in conflitto di interesse, a discapito del consumatore e della professionalità della stessa categoria, e sono state respinte le istanze tendenti a snaturare l’identità del mediatore, in particolare la sua terzietà ed indipendenza”.
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