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14 Marzo 2018

Comprare casa coi bitcoin: i notai rispondono

di Ugo Bechini, Maria Concetta Cignarella - Consiglio Nazionale del Notariato

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Si prospetta la seguente fattispecie: La società Alfa, parte venditrice, e Tizio, parte acquirente, intendono stipulare un atto di compravendita avente ad oggetto un bene immobile ad un prezzo che, seppur determinato in euro, verrebbe regolato in “bitcoin”.

Ciò posto, si chiede di sapere se il pagamento del prezzo della vendita di un bene immobile in bitcoin - o altra criptovaluta - violi le norme in materia di limitazione all’uso del denaro contante (art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017) nonché quelle in materia di indicazione analitica dei mezzi di pagamento (art. 35, comma 22 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni in L. n. 248/2006).

Appare preliminarmente opportuno delineare in sintesi le caratteristiche essenziali del sistema bitcoin.

Prendendo le mosse dall’osservare che tuttora è in atto un dibattito sulla natura giuridica dei bitcoin, i quali, secondo alcuni, sarebbero inquadrabili come strumenti finanziari mentre, secondo altri, consisterebbero in strumenti di pagamento, è tuttavia possibile rilevare che tale seconda tesi appare quella maggiormente accreditata ed è, peraltro, quella accolta dalla stessa Corte di Giustizia Europea (C-264/14, sentenza 22 ottobre 2015) nonché condivisa dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 72/E del 2016). 

In particolare, tra le altre cose, è stato affermato che le “operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più paesi, costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” e che “la valuta virtuale a flusso bidirezionale “bitcoin”, che sarà cambiata contro valute tradizionali nel contesto di operazioni di cambio, non può essere qualificata come “bene materiale” ai sensi dell’articolo 14 della direttiva IVA, dato che (…) questa valuta virtuale non ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” (Giustizia Europea - C-264/14, sentenza 22 ottobre 2015).

E’ stato inoltre rilevato che: “Il bitcoin è una tipologia di “moneta virtuale” o meglio “criptovaluta”, utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da un’autorità monetaria. La circolazione dei bitcoin, quali mezzi di pagamento, si fonda sull’accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge. Si tratta, pertanto, di un sistema decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari (peer to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione” (Agenzia Entrate, ris. n. 72/E del 2016).

Ed in effetti il sistema bitcoin prescinde del tutto dalla presenza di intermediari finanziari; da qui, la sua caratteristica di rete locale in cui ciascuno dei dispositivi collegati, al pari di tutti gli altri, ha accesso alle risorse comuni, senza che vi sia un’unità di controllo dedicata come server. Nel caso specifico, quindi, nessuna autorità centrale emette nuova moneta o traccia le transazioni; tutti i passaggi vengono gestiti, quindi, autonomamente e collettivamente dalla rete.  

“Le criptovalute hanno due ulteriori fondamentali caratteristiche. In primo luogo, non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cd. wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell’intervento di terzi. In secondo luogo, i bitcoin vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici” (Ag. Ent., ris. cit.).

E, infatti, il sistema bitcoin, secondo quanto da più parti affermato, consisterebbe in un innovativo sistema elettronico di pagamento che ha l’ambizione realizzare il cosiddetto “contante digitale”. Il sistema in parola utilizza la crittografia a chiave pubblica, cioè un algoritmo crittografico asimmetrico che si serve di due chiavi, generate matematicamente: la chiave privata, impiegata per “crittografare” o firmare digitalmente il documento, il “denaro digitale”, e la chiave pubblica, che viene usata per “decrittografare” il messaggio o per verificare la firma. Il legame matematico presente tra le due chiavi fa sì che la chiave pubblica funzioni solo se esiste la corrispondente chiave privata.

“Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di un’applicazione software. Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso: 1) acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale; 2) accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni e servizi” (A.E., Ris. cit.).

Ciò posto, è stato osservato, che “il bitcoin, come unità di misura, non ha valore intrinseco, né diretto né indiretto, il suo valore non è legato alla ricchezza economica di una comunità, ma è dato dal volume di scambi con altre valute ed è condizionato dalla domanda e dall’offerta all’interno di un mercato virtuale. Il suo valore non è condizionato da nessun tipo di politica monetaria, non esistendo un ente sovraordinato o una banca centrale a cui sono attribuiti poteri di indirizzo o di intervento sull’emissione  e circolazione della moneta; ciò costituisce, da un lato, una caratteristica essenziale ed un punto di forza del bitcoin, che nella sua genesi ha avuto come obiettivo principale la decentralizzazione della politica monetaria attraverso l’eliminazione di banche centrali ed intermediari e, da altro lato, rappresenta anche il suo maggior punto di debolezza essendo il valore del bitcoin rimesso alla volubilità del mercato senza possibilità di correzione e protezione del valore della valuta virtuale attraverso manovre di politica monetaria da parte di una banca centrale. Ciò determina un’elevatissima volatilità del valore (rectius: tasso) della moneta virtuale condizionato esclusivamente dal volume degli scambi, dalla domanda e dall’offerta e dalla fiducia nel sistema o più precisamente nelle piattaforme informatiche che gestiscono gli scambi. Il rischio concreto è che ad una regolamentazione legale da parte di una banca centrale o di altro intermediario finanziario si sostituisca una regolamentazione di fatto da parte di soggetti in grado di alterare le dinamiche della domanda e dell’offerta” (così Krogh, in Bitcoin, blockchain e le transazioni in valute virtuali. Il ruolo del notaio ed i rischi riciclaggio, in corso di pubblicazione in Notariato, Milano).

Considerazioni similari sono state espresse altresì dal governatore della BCE, Mario Draghi, che, in una dichiarazione riportata ne “Il Sole24Ore” del 14 febbraio scorso, ha negato che il bitcoin possa rappresentare una valida alternativa alle monete tradizionali per quattro diversi ordini di ragioni. Innanzitutto perché il bitcoin non è emesso da una banca centrale; in secondo luogo, in quanto il bitcoin non è generalmente accettato come mezzo di pagamento; il terzo motivo attiene, invece, alla sicurezza, dal momento che nell’uso del bitcoin gli utenti non ricevono alcuna protezione, con la conseguenza che di fronte ad eventuali azioni di hacker non esistono tutele legali; infine, perché i bitcoin sono caratterizzati da un’elevata volatilità, dal momento che, in assenza di qualsivoglia regolamentazione, i bitcoin non sono stabili ed il loro valore può oscillare in maniera consistente anche in un arco temporale molto breve.         

Alla luce di quanto riferito, tralasciando un’analisi approfondita dei motivi che possano indurre a preferire i bitcoin ad altri tipi di valuta che offrono ben altre certezze e garanzie, motivi che, verosimilmente, potrebbero attenere all’assoluto anonimato che presidia il possesso e la circolazione dei bitcoin, venendo ai riflessi sul piano della tracciabilità dei pagamenti e delle norme sulla limitazione all’uso del contante, valgono le considerazioni che seguono.

Le operazioni in bitcoin - o in altre criptovalute - sono sicuramente tracciabili in senso informatico; in un pubblico ed immutabile registro rimane infatti traccia indelebile del fatto che l’ignoto detentore di una chiave privata, corrispondente ad una data chiave pubblica, ha trasferito bitcoin ad un altro ignoto detentore di altra chiave privata corrispondente, a sua volta, ad altra chiave pubblica. A tal proposito, occorre, ad ogni modo, fare una precisazione di carattere generale. I sistemi di accesso informatici, senza eccezioni, non si fondano sul concetto di “identificazione” bensì sulla mera verifica di credenziali informatiche; la differenza, soprattutto ai fini della normativa antiriciclaggio, non è di poco conto. L’utilizzo di un sistema informatico non può mai garantire, pertanto, l’identità del soggetto che effettua un accesso, essendo tale sistema unicamente programmato per abilitare determinate funzioni qualora l’utente sia provvisto delle corrette informazioni di sblocco (pin, codici, etc.). Come noto, nemmeno l’uso di soluzioni biometriche è esente da possibili elusioni.

Tornando alla problematica di cui trattasi, si evidenzia che, nel sistema bitcoin, l’irreperibilità delle parti effettive non deriva da una forma di protezione (in qualche modo reversibile o sospendibile) del dato, bensì da un anonimato intrinseco alla stessa tecnologia adottata. Ne deriva, pertanto, che la possibilità di un tracciamento, meramente informatico, nel senso appena accennato potrebbe essere del tutto ininfluente ai fini della normativa che ci occupa. Neppure l’autore del pagamento può infatti identificare il destinatario.

In quest’ottica, l’ambizione, dianzi decritta, di realizzare, attraverso il bitcoin, il cosiddetto “contante digitale” ha una discreta limitazione nella circostanza per cui, mentre in talune transazioni effettuate in contanti il pubblico ufficiale può essere testimone di una traditio che avviene in sua presenza, con ciò rendendo in qualche modo tracciato almeno un singolo segmento del flusso anonimo del contante, l’operazione in bitcoin costituisce una transazione che potrebbe essere definita apparente; essa proviene, infatti, da un “conto”, che l’acquirente dichiara essere proprio, ad un altro conto del quale, parimenti, il venditore asserisce la titolarità, ma il tutto senza che possa esservi il benché minimo riscontro della veridicità di tali dichiarazioni.

A fronte di tali considerazioni, si segnala che sono state proposte alcune soluzioni infrastrutturali tendenzialmente in grado di ovviare agli indicati problemi. In tal modo, tuttavia, probabilmente verrebbe snaturato il bitcoin nella sua verosimile ratio o funzione essenziale (quella di garantire l’anonimato); ne deriva che, laddove si intenda realizzare il risultato di un pagamento che sia trasparente, sarebbe astrattamente preferibile abbandonare l’idea di impiegare i bitcoin e optare per altri sistemi infinitamente meno onerosi anche dal punto di vista puramente informatico. 

Problematica appare quindi la questione relativa alla violazione della normativa sulla limitazione all’uso del denaro contante; si consideri, infatti, che al riguardo il riferimento del legislatore non poteva che essere rappresentato dalla moneta “fisica” e che, ad oggi, pur nell’ottica di voler riconoscere ai bitcoin la qualificazione di “contante digitale”, un’eventuale interpretazione evolutiva delle norme in parola sarebbe comunque inimmaginabile. Fermo ciò, se la finalità delle norme sul limite all’uso del contante è garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia, attraverso la canalizzazione dei flussi finanziari presso banche, Poste S.p.A., istituti di pagamento ed istituti di moneta elettronica, le considerazioni svolte in ordine alle caratteristiche intrinseche del sistema bitcoin indurrebbero a ritenere che l’impiego di tale sistema neghi a monte la ratio di tali norme.

Altrettanto problematica è, di conseguenza, anche la possibilità di procedere ad indicare analiticamente in atto i mezzi di pagamento dal momento che se l’indicazione delle chiavi pubbliche non soddisferebbe il requisito della tracciabilità, in quanto non consente di risalire al titolare del portafoglio virtuale, l’indicazione delle chiavi private associate alle chiavi pubbliche (che comunque non dà certezze legali sulla titolarità del conto virtuale) è improponibile giacché renderebbe pubblico lo strumento per disporre della valuta virtuale. 

Attesa la scottante attualità e la particolare complessità della materia in questione, occorre concludere che i profili problematici sollevati nel quesito posto, allo stato attuale delle riflessioni in merito, non possono trovare ancora risposte certe, necessitando, indubbiamente, di un maggiore grado di approfondimento nelle sedi opportune. Di conseguenza, le considerazioni riportate devono essere ritenute alla stregua di mere ipotesi ed indicazioni di massima.

Ad ogni modo, sulla base di quanto osservato e considerato che in fattispecie come quella prospettata si pone un’oggettiva impossibilità di adempiere ai summenzionati obblighi antiriciclaggio, si suggerisce una valutazione circa l’opportunità di procedere ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta.   

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