Ashurst ha riportato due importanti vittorie innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Abruzzo, assistendo fondi di investimento esteri in due contenziosi in tema di rimborso delle maggiori ritenute versate su dividendi di fonte italiana, corrisposti ai fondi da società italiane dagli stessi detenute.
Nello specifico, le sentenze di secondo grado confermano le decisioni di primo grado e valorizzano il principio di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento garantiti a livello comunitario, creando un precedente in linea con l'orientamento favorevole agli organismi di investimento collettivo esteri, che da tempo va consolidandosi a livello della giurisprudenza comunitaria e nazionale per casi simili.
Le sentenze riconoscono ai fondi d'investimento esteri il diritto di recuperare le ritenute alla fonte sui dividendi di fonte italiana corrisposti in eccedenza rispetto all'aliquota convenzionale applicabile. Nel caso specifico, l'importo chiesto a rimborso corrispondeva alla differenza tra l'aliquota convenzionale prevista dal trattato contro le doppie imposizioni applicabile (15%) e la tassazione più favorevole (nella misura dell'1,375%) riservata ai fondi di investimento italiani per le stesse categorie di redditi.
Dal punto di vista del diritto europeo, la Corte adita ha operato un'approfondita disamina circa la compatibilità del precedente regime fiscale italiano con le libertà fondamentali sancite a livello dell'UE. In particolare, la Corte ha condiviso le argomentazioni dell'appellante tese a valorizzare il principio di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento di cui agli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Corte ha ritenuto discriminante per i fondi di investimento esteri l'essere soggetti ad un regime fiscale meno favorevole rispetto a quello riservato ai soggetti residenti, confermando il diritto dei fondi esteri al rimborso della maggiore imposta corrisposta.
La Corte ha altresì confermato che i fondi esteri in questione soddisfano le condizioni specifiche per essere assimilati a società ed enti commerciali italiani ed europei ai fini dell'applicazione della dividend exemption, potendo pertanto beneficiare del rimborso dell'imposta applicata anche sotto tale ulteriore profilo.
Un punto centrale delle decisioni della Corte riguarda il chiarimento sulla posizione giuridica di una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) eterogestita da una società di gestione esterna. La Corte ha riconosciuto la legittimazione ad agire in capo alla SICAV eterogestita, che correttamente ha agito in proprio e non per il tramite della società di gestione esterna, differenziando la propria posizione processuale da quella di fondi comuni di investimento rappresentati da detta società di gestione.
Le sentenze appena pubblicate ben evidenziano l'evoluzione della normativa fiscale in tema di tassazione dei dividendi corrisposti a fondi di investimento esteri, sottolineando la primaria importanza di rileggere la normativa fiscale domestica attraverso la lente dei principi comunitari. Per gli investitori e i gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio queste decisioni rappresentano un segnale di maggiore equità nel trattamento fiscale dei loro investimenti in Italia e un passo avanti per la creazione di un level playing field all'interno della Comunità Europea.