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20 Maggio 2026
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19 Maggio 2026
INU presenta la bozza di legge di principi fondamentali e norme generali per il governo del territorio e la pianificazione, frutto di un percorso di confronto interno ed esterno iniziato con il XXXI Congresso nazionale di Bologna del 2022. Il lavoro, a cura di Paolo Galuzzi con i contributi di Carlo Alberto Barbieri, Michele Talia, Emanuele Boscolo e Carolina Giaimo, è stato discusso negli organi nazionali e con le sezioni regionali.
La proposta, che si inserisce nel solco delle iniziative INU del 1995 e 2006-2008 e nel dialogo con SIU e CENSU, mira a colmare il vuoto di una legge di principi sul governo del territorio. Si fonda sulla collaborazione tra istituzioni della Repubblica e coordina materie concorrenti ed esclusive dello Stato, offrendo un quadro di riferimento unitario per la legislazione regionale.
Il testo, articolato in 23 articoli, definisce il governo del territorio come insieme ampio di funzioni integrate e individua nella pianificazione multilivello il metodo principale di azione pubblica. Enuncia principi quali pianificazione integrata, sussidiarietà, sostenibilità, eguaglianza territoriale, leale collaborazione, partecipazione, coerenza, adeguato fondamento conoscitivo, perequazione e semplificazione.
Le finalità comprendono: sviluppo delle conoscenze, rigenerazione urbana e territoriale, contenimento del consumo di suolo, neutralità climatica e resilienza, tutela delle risorse naturali e dei beni culturali, accessibilità universale, diritto all'abitare, qualità urbana, recupero di quote di rendite generate dalle trasformazioni e diffusione della cultura della copianificazione.
Il disegno ridisegna soggetti, competenze e funzioni: allo Stato spettano il Quadro strategico nazionale, le Linee fondamentali di assetto, il monitoraggio e un Rapporto triennale sul territorio; le Regioni adattano principi e norme generali e sostengono gli enti locali; Comuni, Unioni, Città metropolitane e Province pianificano i rispettivi territori con base conoscitiva aggiornata e strumenti condivisi.
La pianificazione è organizzata per coerenza e competenza con strumenti territoriali e urbanistici: Piano paesaggistico regionale (PPR), Piano territoriale regionale (PTR), Piano strategico metropolitano, Piano territoriale generale metropolitano (PTGM), Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e Piano urbanistico generale (PUG). È centrale il metodo della copianificazione interistituzionale con conferenze dedicate e integrazione della VAS.
La pianificazione urbanistica distingue tre funzioni: strutturale-strategica (non conformativa), regolativa (conformativa) e operativa (conformativa). Il PUG, di norma unitario e a validità indeterminata, recepisce i contenuti sovraordinati e disciplina dotazioni, perequazione e coerenza tra componenti. Accordi operativi e piani attuativi hanno durata massima decennale; le varianti sono limitate ai soli casi di incoerenza con gli obiettivi strutturali.
Rigenerazione urbana e territoriale e contrasto al consumo di suolo sono finalità generali della legge. La rigenerazione integra interventi su patrimonio edilizio, riusi, alloggi sociali, spazi pubblici, servizi, mobilità sostenibile e rimozione di detrattori ambientali. Il consumo di suolo è ammesso solo in assenza di alternative di riuso e rigenerazione, con valutazioni preventive e misure di compensazione ecosistemica e con la previsione di infrastrutture verdi e blu a scala urbana e periurbana.
La proposta introduce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per le dotazioni urbanistiche e territoriali minime, aggiornando e sostituendo il D.M. 1444/1968. Per gli insediamenti residenziali è previsto un minimo di 18 mq per abitante per servizi locali e, nei comuni oltre 15.000 abitanti, ulteriori 18 mq per dotazioni urbane-territoriali. Sono definiti criteri specifici per destinazioni turistico-ricettive, produttive, logistiche e direzionali. La verifica avviene per Ambiti: urbano (AU), urbano di nuovo impianto o da rigenerare (AUn) ed extraurbano (AE).
La perequazione urbanistica e territoriale è assunta come metodo generale per l'equa ripartizione di benefici e oneri, con diritti edificatori attribuiti e trasferibili secondo regole trasparenti. La fiscalità urbanistica è orientata a sostenere rigenerazione e a disincentivare il consumo di suolo, con revisione di contributi, monetizzazioni e contributo straordinario sul maggior valore. È prevista delega al Governo per ridefinire il quadro fiscale nelle materie di competenza statale.
Sono disciplinati gli accordi urbanistici pubblico/privato, con valutazione del beneficio pubblico coerente con gli strumenti urbanistici e criteri regionali; nelle more, la quota minima del beneficio è pari almeno al 50% del maggior valore immobiliare. È rafforzata la partecipazione dei cittadini e degli interessi collettivi, anche tramite dibattito pubblico per opere di rilevanza sociale.
Le norme transitorie prevedono l'entrata in vigore dopo 180 giorni e l'adeguamento delle leggi regionali. Sono abrogate parti della legge 1150/1942 e il D.M. 1444/1968.
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