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Assogestioni, cinque chiarimenti sulla fiscalità dei PIR
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Assogestioni ritorna sul tema cruciale della fiscalità relativa ai PIR, piani di risparmio a lungo termine, che si riveleranno basilari nei tempi a venire.
Fatta la premessa che l’obiettivo primario post-pandemia è convogliare risorse verso l’economia reale, verso cioè quelle Pmi spesso non quotate che costituiscono il tessuto economico-produttivo del Paese. E che per far ciò, continua il lavoro delle istituzioni e del settore del risparmio gestito per il perfezionamento dei PIR, lo scorso 19 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di circolare con i chiarimenti sulle novità apportate in ambito fiscale proprio alla disciplina dei Pir. La scadenza è prevista per il 16 febbraio.
Cinque i capitoli in cui si articola la bozza di circolare, e altrettanti gli ambiti in cui Assogestioni ha proposto, nei mesi scorsi, suggerimenti interpretativi che trovano conferma nella bozza di circolare.
Determinazione del periodo di detenzione (c.d. “holding period”) in capo agli investitori che sottoscrivono quote o azioni di fondi Pir-conformi
In considerazione del fatto che un fondo può essere qualificato come Pir-conforme sin dall’inizio della sua operatività anche se i vincoli di investimento vengono raggiunti in un momento successivo, in linea con quanto chiesto da Assogestioni, è stato chiarito che per i sottoscrittori il computo dell’holding period decorre dalla data di regolamento delle quote o azioni per i fondi non riservati e dalla data di attribuzione delle quote o azioni per i fondi riservati, e che eventuali redditi distribuiti al sottoscrittore prima che il fondo raggiunga i vincoli di investimento possano beneficiare del regime di esenzione.
Modalità di determinazione dei vincoli di investimento e del limite di concentrazione
Per i Pir alternativi chiusi, come sostenuto da Assogestioni, è stato chiarito che i vincoli di investimento e il limite di concentrazione devono essere calcolati facendo riferimento al capitale sottoscritto dagli investitori e non all’attivo del fondo.
Ciò in quanto il criterio per la verifica del rispetto dei vincoli di investimento e del limite di concentrazione previsti dalla normativa Pir non può discostarsi da quanto stabilito dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio per la determinazione dei limiti di concentrazione dei rischi – e, di conseguenza, dei vincoli di investimento – per i Fia chiusi.
Rimborsi pro-quota di capitale
Ai fini della disciplina dei Pir, è stato fornito un chiarimento sulle distribuzioni pro-quota di capitale disposte dal gestore, confermando la proposta dell’Associazione di non considerare tali rimborsi come disinvestimenti di strumenti finanziari, in quanto non incidono sul numero delle quote o azioni dell’OICR possedute dall’investitore.
Investimenti in quote di Srl
Con riferimento all’investimento in quote di società a responsabilità limitata, è stata condivisa la linea interpretativa dell’Associazione di considerare che:
- tutte le quote di Srl Pmi offerte al pubblico possano costituire un investimento qualificato ai fini Pir, anche qualora non siano offerte tramite piattaforme di crowdfunding. Questo in quanto integrano il carattere della “negoziabilità” (intesa come standardizzazione e divisibilità), che le rende pienamente identificabili come strumenti finanziari;
- le quote di Srl siano, in generale, da ricondurre tra gli investimenti qualificati dei Pir alternativi (quindi, anche quando non offerte al pubblico), considerato che l’oggetto di investimento degli stessi include anche i prestiti erogati alle imprese e i crediti delle imprese medesime.
Investimenti indiretti
Infine, è stato chiarito che, con l’introduzione del termine “indirettamente” nella norma primaria, gli investimenti qualificati nei Pir possono essere effettuati anche attraverso veicoli di investimento quali, ad esempio, le holding di partecipazione, i veicoli societari creati per effettuare i coinvestimenti o le special purpose vehicle limitatamente ai Pir alternativi.
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