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28 Novembre 2023

Sicaf immobiliari etero gestite: semplificato il procedimento di autorizzazione

di red

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Il Ddl Capitali, approvato dal Senato, ha introdotto alcune semplificazioni in materia di Sicaf etero gestite, snellendo le pratiche previste dall’art. 38 del TUF (Testo Unico sulla Finanza). In particolare, l‘art. 16 ha eliminato la preventiva autorizzazione della Banca d’Italia per la costituzione di Sicaf con gestore esterno riservata ad investitori professionali.

Viene così allineata la procedura di costituzione della Sicaf a quella di istituzione dei fondi comuni di investimento riservati.

La nuova normativa introduce altre modifiche. Ad esempio, nel comma 2 del citato art. 16, si stabilisce che “la denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna”. A tale Sicaf non vengono applicati gli articoli dal 2333 al 2336 del Codice civile che riguardano il programma e la sottoscrizione delle azioni, i versamenti e la convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori, l’assemblea dei sottoscrittori e la stipulazione e deposito dell'atto costitutivo.

Il comma successivo sancisce che “le Sicaf etero gestite potranno costituire differenti comparti autonomi gli uni dagli altri”.

In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il Consiglio di amministrazione della Sicaf in gestione esterna “provvede a convocare tempestivamente l’assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore”. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause citate non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.

 

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