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14 Luglio 2023

Finco: considerazioni sul riordino dei bonus per il settore delle costruzioni

di red

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Riportiamo le prime brevi considerazioni di FINCO sul riordino dei bonus per il settore delle costruzioni.

La Federazione FINCO ritiene condivisibile l’idea di un complessivo riordino dei bonus edilizi con il maggiore accorpamento possibile delle aliquote, avendo come criterio guida quello della semplicità: sia gli utenti che la filiera dei “prescrittori” (progettisti etc.) devono essere facilitati nella scelta della soluzione più sostenibile ma al contempo praticabile.

Il Libro Bianco FINCO-ENEA del 2004 già registrava il 45% dei consumi energetici nazionali per costruzione e gestione edifici, con conseguente emissione di CO2.

A livello europeo già si parlava del 40% di consumi nella versione 2010 della Direttiva EPBD (Energy Performance of Building Directive - progenitrice della Direttiva “Case Verdi” attuali). Il ricorso a strumenti di incentivazione della efficienza energetica è inoltre previsto dal programma Repower EU dello scorso febbraio 2023.

La necessità di intervenire sull’efficientamento degli edifici è, quindi, evidente e in questo senso va la proposta di revisione del PNRR relativa alla quarta rata di pagamento e volta al rafforzamento dell’Ecobonus e del Superbonus.

Gli interventi necessari e opportuni non devono, però, andare contro il principio della “Neutralità Tecnologica“ e favorire, quindi, alcune soluzioni (e quindi categorie di operatori e prodotti) invece di altre.

Necessario altresì garantire il giusto equilibrio tra interventi singoli e da “pieno edificio”, lasciando la scelta alle capacità/possibilità dei cittadini.

Importante che il riordino dei bonus edilizi non diventi uno strumento per operazioni improprie come l’applicazione estensiva di alcuni CCNL (come quello dell’edilizia, per esempio) ad attività che non sono strettamente edili, in nome di una “qualificazione” che non si ottiene con l’applicazione di un contratto generalista, ma di un CCNL specifico per le attività svolte.

È altresì necessario prevedere in alcune fattispecie la proroga degli istituti della cessione del credito e dello sconto in fattura. 

Gli interventi da prendere in considerazione:

1. Gli interventi sull’intero edificio dovrebbero arrivare ad una detrazione del 90/80 % con miglioramento di due classi energetiche; per gli interventi “singoli” dovrebbero essere mantenute le attuali detrazioni del 50/65%, possibilmente unificandole al 60% . In ogni caso va ripristinato un contrasto di interesse tra acquirente e venditore.

2. Per quanto riguarda l’installazione di serramenti: in ipotesi, si potrebbe pensare ad un doppio binario con un recupero della detrazione in 3 anni per interventi fino a 20mila euro, ed un recupero fino a 10 anni per interventi fino all’importo massimo attualmente previsto di 60mila euro.

3. Vi è comunque la  necessità che si effettuino controlli adeguati onde evitare che, come al solito, i comportamenti scorretti di pochi provochino un danno enorme a moltissimi, creando continue modifiche ed appesantimenti negli iter.

In merito alla trasmittanza termica, si tratta una scelta tecnico-politica, non solo tecnica, e come tale dovrebbe rimanere senza arrivare alla richiesta di prestazioni eccessive, il cui costo-beneficio potrebbe non essere bilanciato.

Il problema, in questo momento, non è la trasmittanza dei serramenti, già molto performante, quanto, per esempio, la capacità tecnica dei posatori che incide molto sulle prestazioni dei serramenti.

4. Per questa ragione si potrebbe ipotizzare una maggiore aliquota di detrazione o un minore tempo di recupero fiscale, anche a fronte di importi più elevanti, nel caso in cui gli interventi vengano eseguiti in conformità alla norma UNI 11673 parti 1, 2, 3 e 4. Gli incentivi per “finestre comprensive di infissi”, andrebbero riportati al 65% anche se non trainati.

5. Analogamente per gli incentivi per schermature solari (che andrebbero riportati al 65% anche se non trainati).

6. Dovrebbero essere previsti incentivi per impianti e sonde geotermici e per teleriscaldamento efficiente.

7. Necessari incentivi anche per la riduzione di consumi idrici e la raccolta/riutilizzo delle acque meteoriche.

8. Per quanto riguarda i Condomini, dovrebbero essere consentiti quorum che facilitino decisioni nelle assemblee condominiali con possibilità di prestiti garantiti, oltre che di sconto in fattura, per i cittadini incapienti.

9. La ripartizione delle detrazioni dovrebbe essere compresa in un periodo da 3 a 10 anni o, eventualmente, in tempi più brevi, sempre a scelta del contribuente, per interventi di basso importo.

10. Necessario chiarire che, per “superamento di barriere architettoniche”, si intende qualsiasi forma di intervento idoneo a migliorare la fruibilità del costruito, ivi incluse le motorizzazioni di chiusure e schermature solari, da parte di soggetti con funzionalità limitata/ridotta.

11. Molto importante anche prevedere specifiche forme di incentivo in merito alla installazione/sostituzione dei contabilizzatori di acqua e calore.

12. A parità di aliquota di detrazione è necessario garantire lo sconto in fattura solo per alcune categorie di cittadini particolarmente disagiate con reddito ISEE fino a euro 30.000.

13. Va prevista la presenza delle insegne di esercizio e le dotazioni fisse ad esse afferenti tra gli interventi impiantistici specialistici ammessi a forme di sostegno, come l’esclusione dal reddito di impresa, con aliquote crescenti in caso di alimentazione con pannelli fotovoltaici, di utilizzo di materiali riciclati, etichettature energetiche o componentistica europea.

Inoltre, con riferimento alla ex Legge n. 124 del 7 agosto 2015, le pratiche autorizzative di adeguamento dell’edificio, dovrebbero già comprendere l’efficientamento dell’insegna di esercizio, senza bisogno di ulteriori permessi ed autorizzazioni.

14. Nel complessivo riordino degli incentivi - che potrebbero anche essere direttamente proporzionali all’efficientamento ed inversamente proporzionali al reddito - è necessario, comunque:

✓ Mantenere il punto fermo di incentivi dalla percentuale significativa per i singoli interventi;

✓ Valutare altre variabili: come ad esempio, l’età del contribuente, il tempo di recupero scelto per le detrazioni, l’entità dell’importo portato in detrazione, ecc.

15. Necessaria in ogni caso la consultazione degli operatori del settore per la predisposizione della normativa di riordino della materia; ivi incluse le imprese specialistiche.

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