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Gli accertamenti di valore sulle cessioni di immobili o di terreni non possono essere svolti con il semplice ricorso ai valori statistici dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Gli uffici devono compiere ispezioni sul posto, in grado di dimostrare l'effettivo scostamento tra il valore dichiarato e quello di mercato.
Sono queste le conclusioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 30163 del 15 dicembre 2017. Ai sensi dell'art. 51 del Testo Unico del Registro: "si assume come valore dei beni o dei diritti quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore il valore venale in comune commercio. l'Ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma primo avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche".
È online il nuovo numero di REview. Questa settimana: Delisting: il 7 agosto anche Il Sole 24 Ore lascia Piazza Affari; B
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