La Corte d'Appello di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, composta dai Magistrati Domenico Bonaretti, Presidente, Serena Baccolini, Consigliere rel. est., e Alessandra Aragno, Consigliere, ha emesso un'ordinanza nella causa civile promossa da Massimo Bollino contro Transalpina di Energia S.p.A. e A2A S.p.A.
Massimo Bollino ha avviato un'azione di classe ai sensi dell'art. 140 bis del Codice del Consumo, chiedendo l'accertamento della responsabilità delle società resistenti e il conseguente risarcimento del danno per ogni membro della classe aderente. L'azione è stata intrapresa per tutelare i diritti degli azionisti-risparmiatori di Edison S.p.A., che si ritiene siano stati lesi dalle condotte illecite delle società reclamate.
Secondo Bollino, le società coinvolte avrebbero violato le tutele previste dall'art. 106 TUF durante il processo di offerta pubblica di acquisto obbligatoria (OPA) lanciata da Transalpina di Energia S.r.l. sulle azioni Edison S.p.A. Il reclamante sostiene che il criterio adottato per determinare il prezzo dell'OPA non ha rispettato i parametri indicati dall'art. 106 TUF.
Nel 2011 e 2012, EdF e A2A decisero di cessare la compartecipazione paritaria nel Gruppo Edison, prevedendo scambi di partecipazioni tra le società controllate. Queste operazioni miravano a una ripartizione del controllo esclusivo delle principali società del Gruppo Edison.
Bollino ha contestato l'operazione sostenendo che un patto collusivo tra le società reclamate avrebbe portato a una permuta fra le partecipazioni di controllo in Edison S.p.A. e Edipower S.p.A. a un prezzo inferiore a quello di mercato.
Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'azione proposta da Bollino sotto entrambi i profili dedotti e lo ha condannato al pagamento delle spese legali. Bollino ha quindi presentato reclamo, ribadendo la propria qualità di consumatore e la legittimazione passiva di A2A.
La Corte d'Appello ha rigettato il reclamo, confermando che Bollino non era legittimato a proporre l'azione in quanto non qualificabile come consumatore ai sensi del Codice del Consumo. Inoltre, la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate non fossero riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 140 bis Codice del Consumo.
La Corte ha condannato Bollino al pagamento delle spese legali in favore di A2A, mentre nulla è stato disposto per le spese relative alla posizione di Transalpina di Energia S.p.A., rimasta contumace.
Cleary Gottlieb ha assistito A2A con un team composto da Francesca Gesualdi (in foto), Roberto Bonsignore, Ferdinando Emanuele e Chiara Capalti.