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18 Ottobre 2023

I problemi della cessione dei bonus edilizi a prezzi stracciati sulle piattaforme

di red

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Tra le varie abilità del popolo italiano c’è quella di trovare una valida alternativa ad ogni porta che gli si chiude davanti. È successo, ad esempio, con la cessione del credito dei bonus edilizi: la manna caduta dal cielo nel 2020 con il decreto Rilancio, che consentiva di rifare un immobile praticamente gratis passando il proprio credito fiscale nelle mani di altri soggetti (banche o imprese) a condizioni vantaggiose è diventata sempre meno abbondante per l’intervento dei successivi governi. In sostanza, sono state imposte delle restrizioni che hanno reso meno appetibile rivolgersi a una banca.

L’alternativa, però, è arrivata e, come succede quasi sempre, la si trova su Internet. Sul web si sono moltiplicate le piattaforme che promettono delle condizioni molto convenienti per la cessione dei bonus edilizi, dagli sconti da capogiro alla possibilità di pagarli a rate.

Un fenomeno che, secondo Christian Dominici, commercialista e fondatore di Christian Dominici Spa, pone due problemi sostanziali: uno legato alla riserva di attività bancaria e l’altro che riguarda il rispetto della normativa antiusura.

L’articolo 106 del Tub – osserva Dominici – “prevede espressamente che i crediti da bonus edilizi siano cedibili anche ad imprese; quindi sembra chiaro che non operi direttamente la riserva bancaria. Tuttavia, secondo quanto stabilito dall’Ufficio Informazione Finanziaria di Banca d’Italia, occorre prestare particolare attenzione a tutti quei soggetti giuridici – non banche – che si sono strutturati per essere impiegati in continue cessioni di crediti tributari verso una pluralità di soggetti (per esempio attraverso la costituzione di appositi siti web o la diffusione di messaggi promozionali anche a mezzo di social network). In questo caso si potrebbe ritenere esistente la professionalità dell’organizzazione e quindi la violazione della riserva bancaria”.

Molte di queste piattaforme – continua Christian Dominici – “assumono il requisito della professionalità e dell’operatività nei confronti della pluralità di operatori e quindi violano potenzialmente la riserva bancaria, la normativa di sollecitazione al pubblico, e da ultimo la normativa in termini di iscrizioni OAM e di intermediazione creditizia degli operatori”.

C’è, poi, il secondo aspetto, cioè quello della normativa antiusura che interessa non solo le banche ma tutti gli operatori finanziari. Secondo la Banca d’Italia, e cessioni dei crediti d’imposta assenti dal diritto di incassare il corrispettivo e di valutare il merito creditizio nella decisione di acquistare o meno il credito fiscale non devono essere segnalate nella Centrale Rischi Banca d’Italia né in Anacredit. In buona sostanza, la cessione di un credito potrebbe non essere per forza un’operazione finanziaria: si pensi a chi lo cede solo per non perderlo pur non avendo bisogno di liquidità.

La norma antiusura interviene, invece, in tutti i casi in cui il cessionario promette al cedente un pagamento del credito in più tranches consecutive.

“Il nostro suggerimento – conclude Christian Dominici – è che tutti gli operatori adottino un prezzo equilibrato dei crediti acquistati (che comunque tenga conto dei costi strutturali di queste operazioni) e un adeguato e non esagerato margine di guadagno per gli operatori”.

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