Assoedilizia ha espresso il proprio parere sulla proposta di legge "Salva Milano" alla luce della recente sentenza del Tar Lombardia.
Il Presidente di Assoedilizia, Achille Colombo Clerici, ha sottolineato l'urgenza di approvare la proposta di legge attualmente in discussione alla Camera dei Deputati. Secondo Colombo Clerici, è fondamentale normare il regime dei suoli con il jus aedificandi prima di legiferare sulla rigenerazione urbana.
La sentenza del Tar Lombardia n. 2353/24, pubblicata il 7 agosto 2024, ha stabilito che gli scostamenti che comportano incrementi strutturali e funzionali, e quindi nuovi carichi insediativi, non rientrano nel concetto di ristrutturazione edilizia. Alla luce di questa sentenza, Assoedilizia auspica l'approvazione urgente della proposta di legge "Salva Milano". Si dovrebbe affrontare la questione della rigenerazione urbana solo dopo aver risolto il nodo del regime dei suoli a livello legislativo nazionale.
Il tema del regime dei suoli riguarda la normazione dell'edificabilità delle aree e la determinazione della capacità edificatoria delle stesse. Questo è un tema cruciale e complesso che il mondo politico ha trascurato. La questione si sintetizza nella necessità di stabilire se e in che misura tutte le aree possano avere una potenzialità edificatoria e come questa venga determinata. Si tratta del grande tema della perequazione in urbanistica.
Il caso di Milano in urbanistica è il risultato del criterio della concorrente potestà legislativa tra Stato e Regioni introdotto nel nostro ordinamento. Questo criterio prevede la prevalenza della legislazione nazionale su quella regionale per quanto riguarda i principi generali. Attualmente, in Italia esistono diverse modalità di pianificazione territoriale: alcune regioni mantengono il piano regolatore generale (PRG), mentre in Lombardia è stato introdotto il Piano di Governo del Territorio (PGT), uno strumento flessibile basato sulla perequazione e sui suoi meccanismi. Altre regioni hanno adottato propri strumenti pianificatori in variante alla legislazione nazionale.
Non è possibile affrontare adeguatamente il tema della rigenerazione urbana a livello legislativo nazionale senza aver preliminarmente risolto il nodo del regime dei suoli, inteso come normazione del diritto di edificare conseguente alla pianificazione territoriale.
La proposta di legge n. 1987, presentata alla Camera dei Deputati dagli onorevoli Mattia, Zinzi, Cortellazzo e Semenzato, si compone di un articolo unico. Al comma 1 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane coordinino l'esercizio delle rispettive competenze per l'individuazione dei casi in cui è necessario adottare l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata.
Tale individuazione deve tenere conto delle esigenze di rigenerazione urbana, riqualificazione di aree urbane degradate, recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione, favorendo nel contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
Il comma 2 stabilisce che gli interventi realizzati o assentiti fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore sono considerati conformi alla disciplina urbanistica se riguardano edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati; sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata; interventi su edifici esistenti che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dalla normativa vigente.
Il comma 3 stabilisce le condizioni della conformità alla disciplina urbanistica: verifica dell'adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali; rispetto della distanza minima tra fabbricati per gli interventi di nuova costruzione.
Il comma 4 prevede una disciplina transitoria per gli interventi realizzati o assentiti a partire dalla data di entrata in vigore del Dl 69/2013 fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Tali interventi devono rispettare le procedure abilitanti e i vincoli volumetrici previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.
Il comma 5 esclude dall'applicazione della disposizione transitoria gli interventi per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo.
Il comma 6 chiarisce che resta ferma l'applicazione delle disposizioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dal Tu Edilizia Dpr 380/2001.
Il comma 7 precisa che l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge non può comportare limitazioni dei diritti dei terzi.
Il comma 8 fa salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il comma 9 precisa che la legge non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.