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4 Giugno 2026

BLV Belvedere: Regione Lombardia, aree idonee per impianti da fonti rinnovabili

di BLV Belvedere & Partners

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Sul B.U.R.L., supplemento, n. 22 del 25 maggio 2026, è stata pubblicata la legge regionale 21 maggio 2026 n. 10, avente ad oggetto la “determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003”, con lo scopo di raggiungere nel 2030 una potenza nominale aggiuntiva, pari a 8,766 GW, rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2020, pari a 8,64 GW.
Come noto, il d.lgs. 190/2024 ha introdotto il concetto di "area idonea", che ha rilevanti ricadute sotto il profilo procedurale: nelle aree idonee gli impianti FER beneficiano di semplificazioni amministrative significative. Detto decreto individua direttamente alcune categorie di aree idonee valide su tutto il territorio nazionale (ad esempio, zone industriali, coperture di edifici, aree lungo infrastrutture lineari e siti con impianti già esistenti) demandando alle regioni l'individuazione di ulteriori aree in funzione degli obiettivi di potenza assegnati.
Con la l.r. 10/2026 la Lombardia adempie a questo obbligo, aggiungendo categorie non previste dal decreto nazionale (come, sempre a titolo esemplificativo, le cave in attività nelle porzioni già esaurite, le aree dismesse non residenziali e gli ambiti di trasformazione dei PGT con destinazione industriale, direzionale, artigianale o commerciale). 
La l.r. 10/2026 fissa contestualmente limiti vincolanti di utilizzo del suolo agricolo, prevedendo, tra l’altro, che: 
-le aree agricole destinate all'installazione di impianti da fonti rinnovabili e di impianti di accumulo elettrochimico non siano superiori allo 0,8% della superficie agricola utilizzata (c.d. SAU) dell’intero territorio regionale;
-in ciascun Comune, i nuovi progetti di impianti fotovoltaici con moduli al suolo, di impianti agrivoltaici e di impianti di accumulo elettrochimico non possono superare il 3% della SAU comunale;
-mentre in ciascuna provincia, i predetti progetti non possono eccedere il 2% della SAU provinciale.
 
La legge dispone, altresì, che le semplificazioni amministrative previste per gli impianti FER non vengono applicate per le aree che ricadono entro un territorio caratterizzato da tutela paesaggistica, da vincolo ambientale, compresi i parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), oppure all'interno dei siti della Rete Natura 2000, delle zone umide di importanza internazionale o delle zone di protezione dei siti UNESCO.
Per i progetti sottoposti a procedura abilitativa semplificata (PAS) o autorizzazione unica (AU), i Comuni possono richiedere l'applicazione di una fascia di rispetto, fino a 30 metri per impianti di tipologia fotovoltaico al suolo e agrivoltaico e fino a 150 metri per progetti relativi a impianti di biogas, biometano e impianti di accumulo elettrochimico.
I Comuni hanno, altresì, la facoltà di monetizzare fino al 50% le compensazioni territoriali.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale dovrà pubblicare i contenuti dei servizi di mappe digitali delle aree idonee.