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25 Marzo 2026
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Mentre in Regione Lombardia sono all'esame della Commissione consiliare Territorio, Infrastrutture e Mobilità i progetti di legge relativi alle procedure per l'insediamento dei data center, tra cui quello approvato dalla giunta regionale segnalato in precedenza, in materia è intervenuto l'articolo 8 del decreto legge 20 febbraio 2026, n. 21 (cosiddetto Decreto legge energia), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo.
L'articolo 8 prevede, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e l'ampliamento dei data center e delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, un procedimento unico. È deputata al rilascio delle autorizzazioni l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia l'autorità individuata secondo le previsioni delle leggi regionali per gli impianti fino a 300 MW e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) sopra tale soglia. La funzione di autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni non può essere delegata o attribuita a enti di livello subprovinciale.
Il proponente ha l'onere di allegare all'istanza di autorizzazione la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche.
Il procedimento unico avrà una durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della completezza della documentazione presentata dal proponente, e i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Il termine di dieci mesi di durata del procedimento unico non sarà prorogabile, se non per circostanze eccezionali e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione ovvero della portata del progetto. L'autorizzazione unica verrà rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi parteciperà ogni amministrazione competente, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.
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