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12 Ottobre 2017

Entrate: chiarimenti su nuove regole per affitti brevi

di Enrico Lo Giudice, Research Associate in MainStreet Partners

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L'Agenzia delle Entrate ha diffuso attraverso il proprio sito alcuni chiarimenti diretti agli intermediari e ai portali online sulle nuove regole per le locazioni brevi.

I punti centrali della circolare 24 E riguardano i contratti a cui si applica la nuova disciplina sulle locazioni brevi, gli attori coinvolti, intermediari e locatori,  le comunicazioni necessarie dei dati relativi ai contratti.

Secondo quanto previsto dalla manovra correttiva 2017, ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati da giugno 2017, può applicarsi, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%. Sono considerate locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per finalità turistiche. Il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno dalle stesse parti. Le nuove norme si applicano esclusivamente ai contratti stipulati tra persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività di impresa.

Quanto agli immobili, restano fuori dalle nuove regole quelli situati all'estero e quelli che non hanno finalità abitative: la locazione deve quindi riguardare unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 e le relative pertinenze, oppure singole stanze dell'abitazione. Restano invece fuori i contratti che includono servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell'immobile, come per esempio la colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche. La circolare chiarisce inoltre che non è richiesta l'adozione di un particolare schema contrattuale.

Le ritenute si applicano ai canoni e ai corrispettivi derivanti da contratti stipulati a partire da giugno 2017. Gli intermediari erano quindi tenuti a versarle entro il 16 luglio 2017. Tuttavia, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e tenendo conto delle iniziali difficoltà incontrate dagli operatori, gli uffici dell'Agenzia potranno escludere le sanzioni per l'omessa effettuazione delle ritenute fino all'11 settembre 2017. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati a partire da giugno 2017 poiché l'adempimento deve essere effettuato nel 2018.


Le nuove regole riguardano tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve, a prescindere dal fatto che siano residenti o abbiano una stabile organizzazione in Italia. Non rilevano né la forma giuridica del soggetto che intermedia né la modalità con cui l'attività è svolta. La ritenuta va operata sull'intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore. In ogni caso la materiale disponibilità delle somme impone all'intermediario di effettuare il prelievo del 21% a titolo di ritenuta da versare all'erario. In caso di pagamento tramite assegno bancario intestato al locatore, l'intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie, non è quindi tenuto a trattenere la ritenuta, anche se l'assegno è consegnato al locatore per il suo tramite. 

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