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11 Marzo 2024

Dal DDL Competitività dei capitali nuovo impulso a SICAV e SICAF immobiliari

di Luigi Donato, Studio legale Capolino & Donato

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Dopo un complesso iter, il Senato ha approvato in via definiva un pacchetto di norme piuttosto articolato a sostegno del mercato dei capitali che modificano a pioggia il Testo Unico della Finanza; l’obiettivo principale è rafforzare la piazza finanziaria italiana. Si parte da una dettagliata disciplina delle liste dei C.d.A. nelle società quotate; si aumentano da tre a dieci i diritti di voto per le azioni a voto plurimo, consentendo l’ingresso di nuovi soci senza mutare il controllo della maggioranza. Si raddoppia, da 8 a 16 miliardi di attivo, il limite oltre il quale è obbligatoria per le banche popolari la trasformazione in spa. Viene introdotta l'educazione finanziaria nei programmi scolastici, anche sulle nuove tecnologie digitali e sulla finanza sostenibile.

Tra le tante norme, l’art. 16 guarda anche alla finanza immobiliare nella prospettiva di semplificare il sistema della vigilanza sulle SICAV e SICAF che designano un gestore esterno.

La finanza immobiliare in Italia – accanto al sostegno del sistema bancario che fornisce circa 120 miliardi – si basa su 630 fondi immobiliari chiusi con un patrimonio di circa 112 mld, le SIIQ detengono solo 2,1 mld, i fondi retail sono ormai quasi irrilevanti, a pari merito con le SICAF (0,3 mld.) Sono in crescita sia il Private equity sia il Crowdfunding che si configurano comunque come forme complementari di sostegno finanziario.
In questo panorama gli interventi dell’art. 16 all’art. 35 bis TUF mirano a valorizzare la parte al momento più debole della finanza immobiliare allineando nella fase di costituzione le SICAV/SICAF ove non vi è coincidenza tra gestore e OICR ai fondi comuni di investimento.

Anche il patrimonio di una SICAV/SICAF eterogestita potrà essere suddiviso in comparti che risponderanno con il proprio patrimonio in via esclusiva delle proprie obbligazioni; ciascun comparto di SICAV e SICAF costituirà a ogni effetto un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio; la distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto potrà avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto andranno esclusivamente al patrimonio del comparto stesso.

Quanto alle azioni si rende applicabile l’art. 2351, comma 2 del Codice civile secondo il quale quelle senza diritto di voto o con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale.

Dovranno essere definite procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno; qualora le attività non consentano di soddisfare le obbligazioni (e non vi sono ragionevoli prospettive di superare la situazione) uno o più creditori o il gestore potranno chiedere la liquidazione al tribunale. 

Si tratta di una serie di modifiche di carattere fortemente tecnico i cui effetti potranno essere valutati solo dopo un adeguato periodo di applicazione verificando se i due modelli delle SICAV e delle SICAF saranno effettivamente diventati più validi ed efficienti.

Già a un primo esame si può comunque concludere che l’obiettivo è, in sintesi, quello di fornire un modello di OICR di diritto italiano alternativo al fondo comune d’investimento e di evitare che vengano appositamente costituiti veicoli di investimento ai sensi del diritto di altri stati membri; il tutto nell’ottica di rendere più competitivo il mercato italiano. E il confronto con gli altri paesi europei mostra che di aumentare la competitività della finanza immobiliare per sostenere la filiera del Real estate ce n’è un reale bisogno.

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