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2 Dicembre 2014

La certificazione energetica e il ruolo del notaio

di Federico De Stefano e Consiglio Nazionale del Notariato

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Il nostro intento è di fornire una breve panoramica sulle certificazioni richieste dalla legislazione italiana per stipulare validamente un contratto di compravendita relativo ad un bene immobile e/o relative pertinenze (box, cantina, ecc).

E’ necessario infatti che l’immobile rispetti alcuni requisiti richiesti dalla legge in materia di edilizia, urbanistica, consumo energetico, sicurezza degli impianti, ecc, e che pertanto vi siano le relative certificazioni e attestazioni.

Negli ultimi anni la legislazione italiana ha mostrato una certa sensibilità al problema e  oggi diverse normative richiedono al notaio di procedere a una serie di controlli al fine di garantire il rispetto delle norme in vigore.

Una delle principali certificazioni richieste dalla legge riguarda il rendimento energetico dell’immobile.

Dal 2005 l’Italia si è dotata di una legislazione specifica in materia di certificazione energetica degli edifici, secondo quanto richiesto da una direttiva dell’Unione Europea.

Il certificato deve identificare il consumo energetico relativo sia all’impianto di riscaldamento per il periodo invernale sia all’impianto di raffrescamento (se esiste) per il periodo estivo.

E’ suddiviso in classi che vanno dalla A alla G, con le relative sottoclassi (ad es. A+), esattamente come accade per altri prodotti di largo consumo.

Al momento non esistono divieti di alienazione per il caso in cui l’immobile abbia un pessimo rendimento energetico.

Con l’evolversi della legislazione il certificato ha cambiato nome e contenuto.

Si è partiti con l’AQE (attestato di qualificazione energetica), si è poi passati all’ACE (attestato di certificazione energetica) per poi approdare nel 2013 all’APE (attestato di prestazione energetica).

Il certificato può essere redatto sia per singola unità immobiliare sia per un intero fabbricato.

La validità del certificato è di 10 anni dalla sua redazione che viene meno se all’interno dell’unità immobiliare vengono effettuate opere che possono modificare il rendimento energetico (sia in senso peggiorativo sia migliorativo) dell’immobile.

In questo caso è necessario predisporre un nuovo certificato.

La legge richiede che già al momento delle trattative precontrattuali sia esibito il certificato energetico in modo che il potenziale acquirente abbia la possibilità di avere tutte le informazioni in merito al consumo energetico dell’immobile.

All’atto di compravendita deve essere allegata una copia conforme del certificato (solo in casi particolari può essere omessa l’allegazione).

Poiché in materia di certificazione energetica esiste una legislazione sia a livello nazionale sia a livello regionale, le norme regionali possono integrare e precisare ulteriormente gli obblighi in merito alla certificazione energetica, il tutto nel rispetto della normativa nazionale ed europea.

Poiché il certificato energetico deve essere allegato all’atto, pena una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 3.000 ai 18.000 euro, il notaio procede al controllo in ordine alla regolare dotazione dell’immobile del certificato, controllando quindi che quest’ultimo sia in corso di validità, redatto secondo la normativa tempo per tempo vigente, si riferisca all’immobile oggetto di compravendita e sia stato regolarmente depositato presso gli archivi informatici regionali (ove esistenti).

Infine la certificazione energetica non è necessaria per quegli immobili privi di un impianto di riscaldamento o di raffrescamento (come le cantine o i box).

Il testo è di stato elaborato dal notaio Federico De Stafano, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato

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