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28 Giugno 2025
27 Giugno 2025
Finalmente vede oggi la luce, a quasi tre anni di distanza, una legge da noi attesa e per la quale ci siamo fortemente battuti, che risolve una questione interpretativa che neanche doveva essere posta dalla giurisprudenza cioè quella della legittimità dei contratti siglati dalle nostre società con i committenti privati dal '97 al 2011 per svolgere attivita` professionali.
Adesso speriamo sia chiaro a tutti che le nostre societa`, come tutte le altre in Europa e nel mondo, possono operare in ambito privato alle stesse condizioni in cui operano nel settore pubblico, avendo professionisti iscritti all'albo e societa` iscritte al casellario ANAC, l'Autorita` Nazionale Anticorruzione.
Le due disposizioni rappresentano un equilibrato punto di compromesso – raggiunto grazie anche alla sensibilita` e all'attenzione mostrata dal Parlamento e dal Governo e con il supporto di Confindustria che voglio ringraziare - fra tutela delle esigenze di garanzia dei principi di personalita` della prestazione, di assicurazione del professionista che materialmente svolge la prestazione e di controllo da parte dell’Autorita` Nazionale Anticorruzione.
Il quadro adesso e` completo, come ha detto anche la Cassazione sezione II, con sentenza n. 7310 del 22 marzo 2017, affermando che dal 2011 "le societa` costituite ai sensi dell’art. 17 della legge n. 109 del 1994 sono abilitate a svolgere attivita` di progettazione anche nel mercato privato", come ha ribadito il Commissario governativo alla ricostruzione post terremoto, e come hanno dimostrato nei fatti migliaia di committenti privati che durante questi lunghi anni hanno continuato ad affidare alle nostre societa` interventi in ogni ambito del settore delle costruzioni e dell'impiantistica.
Cosi` facendo si consente anche di evitare problemi ad Inarcassa che dal '98 ad oggi ha ricevuto decine di milioni di contributo integrativo per contratti privati stipulati dalle nostre societa`, ma soprattutto si prende atto della realta` in cui operano tali societa` - che possono anche soltanto incidentalmente svolgere attivita` professionali protette - e che sono presenti sul mercato privato e pubblico con modalita` e dimensioni che non possono in alcun modo essere equiparate alle societa` tra professionisti sia dal punto di vista organizzativo (si arriva anche a migliaia di dipendenti, sia per le societa` di ingegneria pura che per quelle di general contracting), sia dal punto di vista della compagine sociale (molte societa` sono possedute da altre societa` e alcune sono anche quotate in Borsa). Ringrazio quindi Governo e Parlamento per avere posto la parola fine ad una questione tanto delicata quanto immotivata.
È online il nuovo numero di REview. Questa settimana: Studentati e rigenerazione urbana, lo student housin
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