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12 Ottobre 2020

Il credito d'imposta sulle locazioni non abitative (Report)

di Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

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L’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  (c.d. Decreto “Rilancio”) ha introdotto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (il 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo . Il credito spetta nella misura del 30 per cento nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda.

La misura in oggetto ha lo scopo di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da “COVID-19” che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle attività economiche di minori dimensioni (individuate nei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente quello dell’entrata in vigore del decreto stesso) .

Il comma 5 del prefato articolo 28 prevede, in particolare, che il credito d’imposta in commento sia commisurato all’ammontare mensile dei canoni di locazione, di leasing o di concessione, versati nel periodo di imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno  (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale i mesi da prendere a riferimento sono, invece, quelli di aprile, maggio, giugno e luglio).

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Tuttavia, in sede di conversione in legge del Decreto “Rilancio”, al quinto comma dell’articolo 28 è stato introdotto un nuovo periodo in base al quale: “Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente ndr.) ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”.

Per cui, per effetto dell’inserimento di quest’ultima disposizione, il legislatore ha previsto la possibilità di beneficiare del credito in parola, anche in assenza del calo di fatturato richiesto quale condizione di accesso, ai soggetti che (alternativamente):

-hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

-hanno domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale, ecc.), i cui stati di emergenza erano in atto alla data della dichiarazione dello stato di emergenza da “COVID-19” (31 gennaio 2020).

Le due fattispecie derogatorie da ultimo citate ai fini dell’accesso al beneficio sono, invero, sovrapponibili a quelle previste dall’articolo 25 del medesimo Decreto “Rilancio” in materia di contributo a fondo perduto, per cui in merito alle stesse valgono analoghe considerazioni.

In particolare, se per quanto concerne la prima fattispecie (avvio di una nuova attività) ai fini della prova del legittimo utilizzo del credito, sarà sufficiente attestare l’inizio dell’attività a far data dal 1° gennaio 2019, con riferimento alla seconda (domicilio nei Comuni in stato d’emergenza) l’utilizzo del credito d’imposta locazioni richiederà la preliminare verifica di una serie di condizioni che verranno meglio precisate nel presente documento al fine di costituire un’utile guida operativa per i lettori.

Scarica il documento completo allegato

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