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23 Dicembre 2025
Tempi duri per l’immobiliare, ora nei guai anche per i rubinetti e i sanitari che negli edifici vengono installati. Se non fosse per l’importo, che supera i 600 milioni di multa, sembrerebbe uno scherzo. Ma, secondo la Corte Ue, è stato messo in atto un cartello, con il coinvolgimento anche di diverse associazioni di categoria.
Le agenzie di stampa oggi si dilungano sul tema: La Corte di Giustizia Ue ha respinto la maggior parte delle impugnazioni proposte dalle società che avevano partecipato tra il 1992 e il 2004 all'intesa illegale sul mercato delle ceramiche sanitarie e delle rubinetterie. Tra gli altri sono stati respinti i ricorsi contro le multe delle società italiane Hansa Italiana, Hansgrohe, Zucchetti Rubinetteria, Mamoli Rubinetteria, mentre la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale Ue successiva ai provvedimenti dell'Antitrust riguardante tra le altre imprese la Pozzi Ginori. Il Tribunale Ue dovrà occuparsene di nuovo.
Il caso risale al 2010 quando la Commissione europea inflisse ammende per un importo totale pari a più di 622 milioni di euro a 17 produttori di ceramiche sanitarie e rubinetterie a causa della loro partecipazione ad un'infrazione unica e continuata nello specifico settore. Secondo la Commissione, tali imprese avevano partecipato regolarmente a riunioni anticoncorrenziali nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 in Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria
La conclusione è stata che il coordinamento degli aumenti annuali di prezzo e di altri elementi attinenti alla fissazione dei prezzi oltreché la divulgazione e lo scambio di informazioni commerciali riservate configuravano un'intesa. Oggetto del cartello i dati relativi a rubinetteria, box doccia e i relativi accessori, gli articoli sanitari in ceramica
Alcune delle imprese multate avevano proposto ricorso al Tribunale dell'Unione europea, chiedendo l'annullamento e/o la riduzione delle ammende. Nel 2013, il Tribunale aveva annullato parzialmente la decisione antitrust per alcune società, riducendo le ammende di alcune e respingendo i ricorsi di altre. Di qui il passaggio alla Corte di Giustizia. Nelle sentenze di oggi, quest'ultima ha rigettato le impugnazioni di Aloys F. Dornbracht, Duravit BeLux e delle società tedesca e francese Duravit, Hansa Metallwerke, Hansa Nederland, Hansa Italiana, Hansa Belgium, Hansa Austria, Masco, Hansgrohe Deutschland Vertriebs, Hansgrohe Handelsgesellschaft, delle società tedesca, belga, francese, italiana e olandese Hansgrohe, Huppe Belgium, delle società austriaca, belga e olandese Huppe, Zucchetti Rubinetteria, Mamoli Rubinetteria, Villeroy & Boch Austria, Roca Sanitario, Roca, Villeroy & Boch Belgium, delle società tedesca e francese Villeroy & Boch. Tuttavia, dichiarando che la motivazione del Tribunale è viziata da errori di diritto, la Corte ha proceduto ad una sostituzione della motivazione della sentenza impugnata in alcune di tali cause
Per quanto riguarda la Keramag Keramische Werke, già denominata Keramag Keramische Werke, la Koralle Sanitarprodukte, la Koninklijke Sphinx, la Allia, la Produits Ce'ramiques de Touraine, la Pozzi Ginori e la Sanitec Europe, la Corte ha constatato che il Tribunale "ha violato l'obbligo di motivazione nonché le norme in materia di prova, avendo negato qualunque valore probatorio alle dichiarazioni della Roca rese nell'ambito della sua domanda di trattamento favorevole". Inoltre il Tribunale ha commesso degli errori di diritto (sulle prove supplementari che la Commissione avrebbe dovuto fornire e sulla dimostrazione dell'esistenza dell'infrazione) se le tabelle mensili contenenti cifre riservate sulle vendite consentissero di avvalorare le dichiarazioni della Ideal Standard e della Roca.
Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale nella misura in cui quest'ultimo "ha annullato parzialmente la decisione della Commissione a seguito di un esame incompleto di questa e degli elementi di prova, ha concluso che un elemento di prova non potesse avvalorare la fissazione dei prezzi, non ha esaminato il valore probatorio di alcuni elementi di prova citati nella decisione della Commissione e ha omesso di verificare se gli elementi di prova, esaminati complessivamente, potessero rafforzarsi reciprocamente"
Di qui la decisione di rinviare la causa al Tribunale per la parte annullata della sentenza. Per quanto concerne la Laufen Austria, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale nella misura in cui quest'ultimo "ha rilevato che la Commissione non aveva errato nel prendere in considerazione il fatturato del gruppo Roca ai fini dell'applicazione del limite massimo del 10 % in relazione al periodo per il quale la Laufen Austria è stata ritenuta unica responsabile dell'infrazione". Dato che una società controllante non può essere ritenuta responsabile di un'infrazione commessa dalla sua controllata prima della data di acquisizione di quest'ultima, la Corte rileva che la Commissione, ai fini del calcolo del limite massimo del 10%, deve tener conto del fatturato proprio di tale controllata realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente l'adozione della decisione che sanziona l'infrazione. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel rilevare che "il diritto dell'Unione non impone alla Commissione di verificare se la quota dell'ammenda per il cui pagamento la società controllante non è considerata responsabile in solido, rispetti il limite del 10% del fatturato della sola controllata”. Di qui la decisione di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso decida sulla domanda di riduzione dell'ammenda
La multa (ora confermata) per Hansa Italiana era stata di 2,07 milioni in solido con Hansa Metallwerke, per Mamoli Rubinetteria di 1,04 milioni (confermata), Europe, per Pozzi Ginori 4,52 milioni in solido con Sanitec Europe,(rinvio della causa) per Zucchetti Rubinetteria 4 milioni (confermata).
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