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Fa discutere il testo del decreto-legge “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali” che alleghiamo nella versione in entrata al Consiglio dei Ministri appena conclusosi.
Il provvedimento, segnala Confindustria Assoimmobiliare, pone diverse restrizioni alla cessione del credito relativa ai bonus edilizi, tra cui: il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti derivanti da cessione e sconto in fattura; l’eliminazione della possibilità di cessione del credito e sconto in fattura per i bonus edilizi (ad eccezione degli interventi con CILA asseverata per il Superbonus); l’eliminazione della possibilità di cessione e sconto in fattura per i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas, i crediti per la riqualificazione delle strutture turistiche e il bonus chef.
Nel dettaglio:
Art. 1 - Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- Cessione credito PA. Prevede che ai fini del coordinamento della finanza pubblica le pubbliche amministrazioni non possano essere cessionari dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.
- Responsabilità in solido. Si prevede che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, anche nel caso in cui essi non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'ASL, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- documentazione fotografica o video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, dalla quale consti l'effettività delle opere realizzate;
- visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati di legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- nel caso di interventi di efficienza energetica: la relazione tecnica di progetto del progettista attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici; attestato di prestazione energetica; certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.
- nel caso di interventi per i quali uno o più di tali documenti non risultino dovuti, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, dai soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia/diploma in ragioneria, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri di assistenza fiscale.
- un’attestazione rilasciata da intermediari finanziari e altri operatori finanziari, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione ai sensi della 231.
L'esclusione opera anche con riferimento ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.
Art. 2 - Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
- Eliminazione cessione credito e sconto in fattura - Prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento non sia più consentito l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo dovuto e cessione del credito per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione misure antisismiche, recupero facciate, installazione impianti fotovoltaici, installazione colonnine di ricarica, superamento barriere architettoniche.
- Esenzione da eliminazione cessione credito e sconto in fattura per interventi 110% - La cessazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura di cui sopra non si applica alle spese sostenute per gli interventi del Superbonus 110% per i quali in data antecedente all’entrata in vigore del provvedimento in oggetto:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
- Esenzione da eliminazione cessione credito e sconto in fattura per interventi diversi da 110% - La cessione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura di cui sopra non si applicano agli interventi diversi da quelli Superbonus per i quali in data precedente l’entrata in vigore del presente provvedimento:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, dove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari.
Inoltre, prevede che a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto non siano cedibili i seguenti crediti:
Rendimento nozionale ACE - Prevede che non sia più possibile cedere il credito derivante dal rendimento nozionale ACE, vale a dire la variazione assoluta in diminuzione della base imponibile IRES, introdotta dal DL Sostegni-bis.
Crediti d’imposta in favore delle imprese energivore, gasivore, con contatore superiore a 16,5 kW, e diverse da quelle gasivore -
- per il terzo trimestre 2022 (DL Aiuti-bis);
- per i mesi di ottobre e novembre 2022 (DL Aiuti-ter);
- per il mese di dicembre 2022 (DL Aiuti-quater);
- per i mesi di gennaio, febbraio, e marzo 2023 (Legge di Bilancio 2023).
Credito d’imposta strutture turistiche - Prevede che non sia più possibile cedere il credito d’imposta per le strutture turistiche, istituito ai seguenti fini dal DL Semplificazioni PNRR:
- interventi di efficienza energetica delle strutture e riqualificazione sismica delle stesse;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi edilizi funzionali alla realizzazione di interventi per efficienza energetica ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento dell’attività termale;
- interventi di digitalizzazione.
Tali disposizioni non si applicano ai contratti di cessione del credito stipulati prima dell’entrata in vigore del presente decreto aventi data certa.
- Prestazione energetica degli edifici - Abroga una serie di disposizioni del D.lgs attuativo della precedente direttiva sulla prestazione energetica degli edifici:
- cessione del credito in luogo della detrazione per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, acquisto e posa in opera di schermature solari, acquisto e posa in opera di micro-generatori;
- cessione del credito in luogo della detrazione per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione importante di primo livello stabiliti dalle linee guida per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- cessione del credito in luogo della detrazione per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizi, demolizione e ricostruzione, ed l’acquisto di immobili, per cui vi sia una riduzione del rischio sismico, o ubicati in zona sismica 1, 2, oppure 3.
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È online il nuovo numero di REview. Questa settimana: MIND, Milano continua a correre (Video); LCA: Borsa di Vienna, str
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