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Cassazione, Poste paga Ici su centro meccanizzato di Peschiera Borromeo
di G.I.
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Il centro postale meccanizzato di Poste Italiane - in questo caso quello costruito a Peschiera Borromeo - paga l'Ici (il contenzioso riguarda il 2003-06) in quanto accatastato, in categoria D, come immobile industriale o commerciale, e ciò alla luce della natura di società per azioni di Poste. Non rientra dunque nella categoria E/3 in cui sono ricompresi gli immobili aventi diritto all'esenzione (prevista dall'art. 7 Dlgs 504/92) perchè destinati a speciali esigenze pubbliche.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la decisione n. 13329 di oggi. Bocciata anche la tesi secondo cui il pagamento non era avvenuto a causa dell'errore commesso in buona fede da Poste che riteneva di non dover pagare. Per la Suprema corte, infatti, come correttamente rilevato dalla Ctr, non c'erano "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo delle norme violate".
Nè poteva ritenersi l'errore scusabile solo perchè Poste aveva "deciso di interpretare le norme in senso a sè favorevole, cioè nel modo che le consentiva di non pagare l'ICI". "Con la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni prima in ente pubblico economico successivamente in società per azioni - prosegue la decisione -, alla stessa è stata affidata la gestione in termini privatistici ed imprenditoriali del servizio; per ciò solo un imprenditore normalmente diligente non poteva ritenere di continuare a godere di un regime di esenzione".
Tanto più, conclude, "ove si consideri che l'espletamento su concessione del servizio postale universale è stato controbilanciato dalla concessione di svolgimento di una tipica attività bancaria per la raccolta e gestione di risorse finanziarie dei privati ai quali sono offerte dalla ricorrente tutti i servizi tipici dell'attività bancaria". Con riguardo invece alla recidiva, la Corte, con un principio di diritto, ha affermato che: "la recidiva di cui all'art. 7 comma 3, del Dlgs n. 472 del 1997 può essere applicata quando le violazioni antecedenti quella della cui sanzione si controverte risultano definitivamente accertate dal giudice tributario o siano divenute definitive per mancata impugnazione della contestazione della violazione".
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